Taranto – Emergenza Coronavirus, il sindaco firma una nuova ordinanza
TARANTO – Il sindaco Rinaldo Melucci firma una nuova ordinanza che pubblichiamo nei suoi punti principali, di seguito, che sostituisce tutte le direttive precedenti e che sarà valida fino al 13 aprile, entrando in vigore immediatamente:
Per contrastare situazioni di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza, in coerenza con la previsioni statali in tema di emergenza epidemiologica da COVID-l9, con effetto immediato e, comunque, sino a] 13 aprile 2020, in tutto il territorio comunale, nei confronti dei gestori ed esercenti:
La chiusura, per l’intera giornata, di tutti i punti vendita in modalità self service di
alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h24), esclusi i distributori delle cosiddette “Casetta dell’acqua” in quanto bene primario;
La chiusura h24 delle attività di autolavaggio e dei “Car Wash”, con esclusione di quelle attività che erogano il servizio per i mezzi in dotazione delle Forze di Polizia e/o di altre Società che svolgono servizi di pubblica utilità, limitatamente a] periodo strettamente
necessario per le operazioni di lavaggio e disinfestazione dei mezzi, la cui autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata in via telematica alla Direzione Polizia Locale (PEC pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; email: sdpelizia.municipaie@comune.taranto.it);
La chiusura dei distributori automatici di tabacchi dalle ore 19,00 alle ore 7,30 del giorno dopo, nonché la chiusura nei giorni festivi dalle ore 13,30 alle ore 7,30 del giorno dopo;
– L’apertura, dalle ore 07,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali, delle attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati I) e 2) del D.P.C.M. dell’ 11 marzo 2020. E’ consentita l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive, dalle ore 07,30 alle ore 13,30 delle edicole e rivendite di giornali e quotidiani. Restano consentite le operazioni di carico e scarico merci anche nelle fasce orarie in cui l’attività e chiusa a] pubblico;
L’apertura nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 19,00 delle farmacie e parafarmacie, con eccezione per le farmacie di turno con apertura notturna, domenicale e festiva;
- L’obbligo della sospensione immediate di vendita degli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività di produzione e vendita di prodotti di altre tipologie di prodotti della panificazione e di vendita di generi alimentari riconducibili ai servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo prodotti di pasticceria fresca, piatti pronti e prodotti di gastronomia).
- Resta consentita, cosi come consentito dal DPCM ll marze 2020, la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norrne igienico-sanitarie cosi come normativamente previste;
– L’obbligo in tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, di procedere alla costante sanificazione ed alla fornitura di guanti monouso al fine di evitare il contatto diretto con le apparecchiature;
Ai titolari e-o gestori di esercizi preposti alla produzione ed alla vendita di prodotti di panificazione nonché alla vendita di generi alimentari e delle attività che erogano servizi di pubblica utilità sul territorio comunale (banche, uffici postali, servizi assicurativi e finanziari,
etc..), con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone e tali da garantire la possibilità di n’spettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata o almeno ad un metro tra i frequentatori (da disporsi in fila indiana) mediante la predisposizione di corridoi con elementi fisici (transenne, o altri elementi ritenuti idonei) nonché distanziatori opportunamente presegnalati al fine di contingentare l‘accesso cosi come previsto dall’art. I comma 2 lett. u) e gg) del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020; di fare divieto di erogazione dei suddetti servizi in locali o luoghi privi della presenza di responsabili o preposti;
– [l divieto di vendita di bibite e/o bevande refrigerate nonché di consumo sul posto e/o
nelle immediate vicinanze dell’esercizio di vendita di alimenti e/o bevande, fatta eccezione per quelle deteriorabili (es.latte o suoi derivati);
ORDINA
Sine alla data del 13 aprile p.v.: La chiusura dei Cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’espletamento dei servizi di ricevimento salme e tumulazione; nonché la sospensione, sempre sine alla predetta data, di qualsiasi attività di iniziativa privata all’intemo dei Cimiteri;
Il divieto di accesso a pinete, giardini, parchi, spiagge, arenili e scogliere;
PROROGA
A tutte il 13 aprile p.v., le disposizioni contenute nell’O.S. n.20 del 13 marzo 2020 in materia di
Trasporto Pubblico Locale, nonché le disposizioni di cui all’O.S. n.26 del 24 marzo 2020 relative alla modalità di gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-19
RAMMENTA
Che ai sensi del D.P.C.M 9 marzo 2020 -— Art. I), sono consentiti solo gli spostamenti nei pressi
della propria abitazione, giustificati da esigenze di salute e.-‘e di accompagnamento di anziani, inabili e di portatori di disabilita fisica o psichica, da parte- di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessita e di salute. Resta vietata l’attività sportiva di jogging.
La presente Ordinanza Sindacale revoca e sostituisce, ad ogni effetto di legge, le precedenti
Ordinanze Sindacali che, a tutt’oggi, hanno disciplinato le materie oggetto della presente.
AVVERTE
– Che l’inottemperanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria sanzione amministrativa pecuniaria da 400 cure a 3.000 euro ai sensi dell’art.4 del
D.L. 25.3.2020, n. 19;.
Oitre alla responsabilità penale ex art. 650 c.p. e altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da
parte dell’Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni.