Caos nella scuola tra nomine vacillanti e concorsi rischiosi
Intanto facciamo il punto con un rappresentante della Cisl scuola, Fabio Mancino che tratta alcuni punti dolenti
In questo momento storico nel mondo della scuola di grande caos l’unica certezza è l’incerto. Il futuro dei tanti, troppi docenti precari che speravano in una stabilizzazione è ancora sospeso e in molti ancora oggi non hanno avuto alcuna supplenza né breve, né lunga. Eppure sono tanti i dubbi che vengono sollevati nei vari gruppi e a questo punto abbiamo voluto dare parola all’esperto che in questi giorni sta seguendo dal vivo le operazioni di convocazioni/nomine cercando di controllare da rappresentante del sindacato la linearità delle stesse nelle operazioni di conferimento. Ci ha aiutato a cancellare i tanti dubbi che molti insegnanti si troveranno ad avere in caso di convocazione nel decidere, quindi, se accettare o meno una supplenza e non incorrere in qualche sanzione. La parola a ad un rappresentante della Cisl scuola già a noi noto, il prof Fabio Mancino.
Intanto, prof spieghiamo quali sono i problemi più grossi in questo momento nella scuola
Ritardi sulla nomina di circa 8.000 docenti delle scuole di ogni ordine e grado di cui oltre 5.000 di sostegno derivanti da attribuzioni di posti in deroga.
Diciamo che si è aspettato troppo tardi per le nomine…
Le nomine sono iniziate solo in questi giorni con tanti errori presenti nelle GPS.
Vogliamo spiegare come avviene il tutto
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono gestite da ciascun ambito territoriale provinciale. Preliminare alle operazioni è la pubblicazione del quadro complessivo delle disponibilità. Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze questi dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento. Quindi viene pubblicato il calendario delle convocazioni, l’accettazione può avvenire anche mediante delega al dirigente dell’ufficio preposto oppure a persona di propria fiducia.
Qual è l’ordine di convocazione dei posti comuni
In primis le GAE; poi le GPS di 1 fascia e infine le GPS di 2 fascia
E per le convocazioni sui posti di sostegno
Per questi si parte dagli elenchi degli specializzati aggiuntivi alle GAE; dalle GPS 1 fascia sostegno e dalle GPS 2 fascia sostegno.
Scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo di posto comune, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio (nomine da graduatorie incrociate rivolte a personale non specializzato)
C’è un punto che per molti insegnanti è dolente: la rinuncia. Vogliamo spiegare meglio quali sono le conseguenze a cui vanno incontro
La rinuncia (l’assenza alla convocazione, che in mancanza di delega equivale a rinuncia) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE (graduatorie ad esaurimento) e delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione, e solo per il relativo insegnamento. Questo significa che la rinuncia da GAE per il sostegno consente di accettare la nomina da GAE per il posto comune. La rinuncia da GPS sostegno permette di accettare GPS posto comune e viceversa. La rinuncia alla supplenza per posto comune da GPS consente di accettare l’incarico da graduatorie GPS incrociate per posto di sostegno. Inoltre, il docente che rinuncia da GAE su posto comune mantiene il diritto a stipulare il contratto di supplenza da GPS, sempre per il posto comune e lo stesso vale in caso di rinuncia da GAE sostegno e possibilità di accettare da GPS sostegno.
L’altra grande novità: l’organico di emergenza “Covid”. Cosa può dirci?
I posti relativi ai contratti attivati hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo. In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa. Per i contratti relativi al personale docente si procede utilizzando le graduatorie di istituto. In merito alle supplenze conferite da graduatorie di istituto, l’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020, al comma 2 dell’articolo 14, indica quanto segue: ‘Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)’ (ovvero sino al 30 giugno o al 31 agosto).Dunque, è consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Inoltre, è possibile lasciare anche una supplenza al 30 giugno o 31 agosto se questa è stata conferita dalle graduatorie d’istituto per accettare un’altra sempre al 30 giugno o 31 agosto (per lo stesso o altro insegnamento). È opportuno ricordare, infatti, che ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 della suddetta OM, in caso di esaurimento o incapienza delle Graduatorie ad Esaurimento e delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, i posti residuali al 30 giugno o al 31 agosto possono essere conferiti anche mediante scorrimento delle graduatorie di istituto
Cosa accade in caso di abbandono di una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto da GAE o GPS
Non è possibile lasciare una supplenza da GAE o da GPS al 30 giugno o al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che questa sia su posto comune o di sostegno, per altra supplenza da GAE/GPS o graduatorie di istituto, anche nel caso in cui il docente sia in servizio per una supplenza a orario ridotto. L’Ordinanza Ministeriale 60/2020, tuttavia, ha previsto un’eccezione al comma 11 dell’Articolo 12: ‘Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l’accettazione successiva di supplenza annuale (31 agosto) per il medesimo o diverso insegnamento’.
Pertanto, solamente nel caso in cui non sia ancora avvenuta la stipula del contratto o la relativa presa di servizio, sarà ancora possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per accettarne una al 31 agosto.
Ultima nota dolente prof Mancino: i concorsi che la Ministra Azzolina ha deciso di far partire da ottobre, si faranno?
Troppe problematiche a cui ancora si assiste in questi giorni nelle scuole. Vuoi quella riguardante il personale precario che ha fatto domanda per partecipare al concorso e che sta insegnando: come fa a spostarsi? si lascia la cattedra scoperta? Poi c’è il problema sicurezza occorre capire come saranno organizzati i laboratori in cui si svolgeranno le prove, il distanziamento e le misure anti contagio, chi certificherà la presenze e che soluzioni adottare per i candidati in quarantena, se c’è la possibilità di turnazione successiva. E ancora, subito dopo ci sarà il concorso ordinario che ha avuto 500mila domande di partecipazione e necessiterà di un esercito di commissari……..
Insomma, ai lettori l’ardua sentenza…….
Valeria Liscio