Coronavirus: l’Italia diventa “zona protetta”. Aggiornamento della situazione in Puglia
Esteso a tutte le Regioni italiane il DCPM relativo alle misure di contenimento, applicate fino a ieri alla regione Lombardia e a 14 province. Con il DCPM firmato ieri dal premier Conte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in tarda serata, da questa mattina, 10 marzo, entrano in vigore i provvedimenti disposti dal Governo e sono efficaci fino al 3 Aprile.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie
- f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attività;
- h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
- m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita’ telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita’ a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
- o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a livello regionale;
- q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
- s) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- t) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il provvedimento in sintesi:
- Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di emergenza. (Vengono meno le «zone rosse» che erano state stabilite all’inizio dell’epidemia, in quanto le limitazioni sono estese a territori più ampi)
- Non c’è divieto assoluto di movimento ma necessità di motivarlo, quindi una ridotta mobilità.
- Chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado e degli Atenei
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo quelli effettuati da professionisti a porte chiuse
- Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
- La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari
- Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
- Chiusi i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura.
- Sospese le cerimonie civili e religiose,ivi comprese quelle funebri
- Sospese tutte le manifestazioni organizzate
- Sospesa ogni attività come per esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
- Consentite le attività dei bar e ristoranti dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
- Consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e che sia garantita la distanza di 1 metro tra le persone
- L’inosservanza dei divieti è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206».
Aggiornamento casi Coronavirus in Puglia
Fino alle 23.30 di ieri sera, sono stati effettuati 77 test in tutta la regione: di questi 65 sono risultati negativi e 12 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi: 6 Provincia di Bari; 2 Provincia di Brindisi; 4 Provincia di Foggia. Salgono dunque a 56 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Da ieri, sono 4651 le persone che hanno compilato il modulo di autosegnalazione on line per dichiarare di essere rientrate in Puglia dal Nord. In totale, dal 29 febbraio ad oggi, sono 11468 i moduli on line di autosegnalazione per dichiarare di essere rientrati in Puglia. Il dato è in continuo aggiornamento.