Niente giostre per San Martino. Le note di Mandina
L’ingegnere comunale risponde ai giostrai che lamentavano l’inidoneità dello stadio del Pergolo ad ospitare le giostre
A quanto pare, non c’è stato nessun accordo tra amministrazione comunale e giostrai in merito all’apertura degli spettacoli viaggianti. Come noto, l’amministrazione non ha ceduto rispetto alla proposta iniziale di apertura al Pergolo, mentre i giostrai dello stadio allestito in quella zona non ne hanno voluto sapere, dicendosi disposti, nel caso, a diminuire le attrazioni ma aprendo in Piazza d’Angiò. Un braccio di ferro che ha portato alla rottura questa mattina, quando l’amministrazione ha convocato un incontro con i giostrai al Pergolo, mentre questi ultimi attendevano il sindaco Ancona e gli Assessori a Palazzo Ducale. C’è stata anche una protesta dei bambini davanti alla sede dell’amministrazione comunale, ma non è servita a nulla.
In tutto questo baillame sono arrivate due note dell’ingegnere comunale Mandina, per rispondere ai rappresentanti tecnici dei giostrai che sostenevano la mancanza di condizioni di sicurezza per l’apertura al Pergolo. Ieri pomeriggio Mandina ha scritto quanto segue:
“Con riferimento alla nota pervenuta il 2 luglio 2014 prot. 34103, con la quale l’ing. Stefano Nardulli e il geom. Arianna Nardulli, nella qualità di tecnici incaricati dalle Associazioni di Categoria dello Spettacolo viaggiante, in modo del tutto generico affermano la non idoneità del sito individuato dall’Amministrazione Comunale per le attività di spettacolo viaggiante ed alla relativa nota dello studio legale Bruno-Ruggieri prot. 34176 del 3 luglio, si rappresenta quanto segue:
– il sopralluogo che si dice sia stato fatto dai predetti tecnici in data 2 luglio c.a., interpellato il custode della struttura, non risulta che sia stato eseguito durante la sua presenza (dalle ore 8,00 alle ore 13,00), e comunque lo stesso, qualora eseguito, è avvenuto in assenza di specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
– l’area individuata dall’A.C. per allocare gli spettacoli viaggianti comprende il campo da gioco realizzato in terra battuta, la pista d’atletica realizzata con pavimentazione stradale, e le aree contermini sistemate con materiale stabilizzato compattato;
– l’affermazione di inidoneità del campo non è supportata da dati tecnici e da relazioni di verifica con riferimento:
• ai requisiti di posizionamento al terreno delle singole attrazioni che devono essere contenuti nelle istruzioni fornite dal fabbricante/fornitore delle medesime attrazioni;
• alle caratteristiche strutturali e di portata del campo di gioco e delle altre aree individuate;
– il campo da gioco e le altre aree interessate, durante gli interventi di adeguamento ai requisiti di sicurezza e di eliminazione di barriere architettoniche, è stato attraversato da mezzi del peso a pieno carico di q.li 460 (concentrato su 5 assi) ed è stato compattato su tutta la superficie con rullo ferro-gomma, tipo case vibromax 1102, del peso di q.li 180 con vibrazione (distribuito sulla superficie di pochi dm2), senza che si sia verificato alcun cedimento.
Per quanto sopra riportato, in assenza di ulteriori informazioni specifiche su particolari requisiti prestazionali da dover assicurare per talune grandi attrazioni e per le quali si richiedono i relativi manuali del costruttore/fornitore, si conferma l’idoneità del sito individuato per allocare le attività di spettacolo viaggiante”.
In mattinata è arrivata un’ulteriore precisazione di Mandina:
“- il certificato di idoneità statica ha per oggetto le strutture di un edificio ed è un documento, redatto ai sensi dei DD.MM. 15/05/1985 e 20/09/1985 che attesta le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato, secondo le norme in vigore al momento della costruzione. Si tratta di uno dei documenti che vengono richiesti ai fini del rilascio dell’agibilità, quando per un fabbricato non esiste o non è reperibile il certificato di collaudo statico ai sensi della Legge 1086/71. Conseguentemente non può parlarsi di “idoneità statica” del suolo;
– nel caso di che trattasi, la licenza di agibilità viene rilasciata ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. previa l’acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo a cui viene sottoposto il “progetto” di “pubblico spettacolo”. Ad oggi nessun progetto è stato prodotto relativamente all’area in questione da parte dell’organizzazione dei giostrai;
– che la stratificazione del campo di gioco non prevede alcuna struttura alveolare che possa cedere improvvisamente, essendo il drenaggio delle acque assicurato da strati di pietrame;
– si ribadisce il contenuto della nota prot. 34213 del 3 luglio 2014, e nello specifico che, per talune grandi attrazioni, per le quali potrebbero essere richieste particolari requisiti prestazionali del sottofondo, si richiedono i relativi manuali del costruttore/fornitore, riportanti i carichi trasmessi alle basi d’appoggio, al fine di poterli verificare con la capacità portante delle aree individuate”.