Modifica norme elezione Presidente Regione: rinviata seduta per mancato numero legale
La VII Commissione, presieduta da Gianfranco De Blasi, ha dovuto rinviare la sua seduta a causa della mancanza del numero legale necessario per procedere. All’ordine del giorno si trovava l’esame della proposta di legge volta all’abrogazione delle modifiche alle norme riguardanti l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Queste modifiche erano state apportate mediante emendamento alla legge di stabilità regionale del 2023, ma sono state contestate dal Governo nazionale e dichiarate illegittime costituzionalmente dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio scorso, in quanto violavano gli articoli 123 e 126, terzo comma, della Costituzione.
L’iniziativa legislativa, promossa dai consiglieri regionali di Azione Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, mira ad abrogare il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale del 28 gennaio 2005, n. 2. Tale articolo stabilisce le procedure da seguire nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, ad eccezione delle ipotesi previste dal primo comma dell’articolo 126 della Costituzione. In tali situazioni, si procede alla convocazione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro sei mesi dalla presa d’atto da parte del Consiglio regionale. Nel caso di dimissioni del Presidente della Regione, la presa d’atto deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
La questione di costituzionalità sollevata sarà oggetto dell’attenzione della Corte Costituzionale il prossimo 24 ottobre. Essa si basa su tre elementi fondamentali: l’impossibilità di determinare un termine ragionevole per la presa d’atto consiliare in situazioni di scioglimento del Consiglio a seguito di circostanze diverse dalle ipotesi previste dal primo comma dell’articolo 126 della Costituzione e in caso di dimissioni del Presidente; l’assenza di una dettagliata regolamentazione della presa d’atto, specialmente per quanto riguarda la previsione di meccanismi sostitutivi in caso di ritardo o mancata presa d’atto; e infine, l’omissione del riscontro della presa d’atto come inizio del termine per la convocazione di nuove elezioni, sia nella Costituzione (agli articoli 123 e 126) che nell’articolo 22 dello Statuto regionale della Regione Puglia.