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Coronavirus: l’Italia diventa “zona protetta”. Aggiornamento della situazione in Puglia

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Esteso a tutte le Regioni italiane il DCPM relativo alle misure di contenimento, applicate fino a ieri alla regione Lombardia e a 14 province. Con il DCPM firmato ieri dal premier Conte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in tarda serata, da questa mattina, 10 marzo, entrano in vigore i provvedimenti disposti dal Governo e sono efficaci fino al 3 Aprile.

 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

  1. a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  1. b) ai soggetti con sintomatologia da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  2. c) divieto assoluto di  mobilita’  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;
  3. d) La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
  4. e) si raccomanda ai datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie
  1. f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  2. g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attività;
  3. h) sono sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia e  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in medicina generale, nonché delle  attività dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie.

Al  fine  di  mantenere  il  distanziamento sociale, e’ da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia  degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i servizi educativi per l’infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di circoli didattici o istituti comprensivi;

  1. i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un

d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

  1. l) sono chiusi i musei e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura
  2. m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private  ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalita’  telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi preferibilmente con  modalita’  a  distanza  o,  in  caso  contrario,

garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

  1. n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso  di violazione;
  1. o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalita’ contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la distanza di almeno un metro tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  1. p) sono sospesi i congedi ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’  siano  necessarie  a gestire le attivita’ richieste dalle unita’  di  crisi  costituite  a livello regionale;
  2. q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro  ed evitando assembramenti;
  3. r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonche’  gli  esercizi   commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilita’  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attivita’  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.

La  chiusura  non  e’ disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  e’  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro con  sanzione  della  sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;

  1. s) sono sospese  le  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
  2. t) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui  all’articolo  121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento dirigenziale e’ disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione  della  sospensione,  la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il provvedimento in sintesi:

  • Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di emergenza. (Vengono meno le «zone rosse» che erano state stabilite all’inizio dell’epidemia, in quanto le limitazioni sono estese a territori più ampi)
  • Non c’è divieto assoluto di movimento ma necessità di motivarlo, quindi una ridotta mobilità.
  • Chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado e degli Atenei
  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo quelli effettuati da professionisti a porte chiuse
  • Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
  • La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari
  • Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
  • Chiusi i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura.
  • Sospese le cerimonie civili e religiose,ivi comprese quelle funebri
  • Sospese tutte le manifestazioni organizzate
  • Sospesa ogni attività come per esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
  • Consentite le attività dei bar e ristoranti dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
  • Consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e che sia garantita la distanza di 1 metro tra le persone
  • L’inosservanza dei divieti è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206».

Aggiornamento casi Coronavirus in Puglia

Fino alle 23.30 di ieri sera, sono stati effettuati 77 test in tutta la regione: di questi 65 sono risultati negativi e 12 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi: 6 Provincia di Bari; 2 Provincia di Brindisi; 4 Provincia di Foggia. Salgono  dunque a 56 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Da ieri, sono 4651 le persone che hanno compilato il modulo di autosegnalazione on line per dichiarare di essere rientrate in Puglia dal Nord. In totale, dal 29 febbraio ad oggi, sono 11468 i moduli on line di autosegnalazione per dichiarare di essere rientrati in Puglia. Il dato è in continuo aggiornamento.

Redazione Pugliapress

PugliaPress Quotidiano cartaceo e online dal 7 dicembre del 2000 redazione@pugliapress.it direttore@pugliapress.it

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