GREEN PASS E NUOVO DECRETO. DAL 1 SETTEMBRE DOVE VAI SE NON CE L’HAI?
Con l’ avvicinarsi di settembre si fa sempre più acceso il dibattito sull’ obbligatorietà del Green Pass per alcune categorie di lavoratori. Il 1 settembre segna una data importante per il Green Pass in quanto entrano in vigore le norme decise nell’ ultimo decreto e che riguardano soprattutto i trasporti a lunga percorrenza. La data del 1 settembre coinvolge il popolo dei vacanzieri in rientro dalla vacanze in questi giorni. Il Green Pass potrebbe diventare obbligatorio ovunque, in tutti i luoghi aperti al pubblico.
Già prima della pausa estiva, il Governo con il Consiglio dei Ministri 5 agosto 2021, n. 32 , aveva approvato alcune misure urgenti per l’ esercizio in sicurezza delle attività scolastiche , in materia di università e dei trasporti. L’ anno accademico 2021-2022 dovrà essere svolta in presenza e a tal proposito a partire dal 1 settembre 2021, la Certificazione verde COVID-19 sara’ richiesta in Italia per il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari.
Nella cabina di regia si è ragionato su prezzi calmierati per gli studenti: nel dettaglio il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 Euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 Euro. Sarà invece necessario il green pass per entrare in università: saranno previsti controlli a campione.
- Green pass obbligatorio per il personale scolastico (insegnanti e ATA). Dopo 5 giorni di assenza retribuzione sospesa.
- Green pass non obbligatorio per gli studenti delle scuole, obbligo di mascherina ad eccezione delle classi con tutti vaccinati/guariti.
- Tamponi a 8 euro per minori di 18 anni, a 15 euro per i maggiorenni.
- Green pass obbligatorio per gli studenti universitari e anche per i docenti
Sempre a decorrere dal 1 settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’ utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’ osservanza delle misure anti contagio.
La Certificazione deve attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il green pass. Questa la decisione della cabina di regia confermando quanto già previsto dal decreto precedente. Sarà richiesto invece il certificato per chi vorrà accedere ai servizi senza alloggiare nella struttura. Sarà necessario il green pass per i centri benessere, anche se inseriti in hotel. Ricapitolando:
- Green pass non obbligatorio per i clienti degli alberghi nei ristoranti e bar delle strutture a loro riservate.
- Green pass obbligatorio per pubblico esterno.
- Green pass obbligatorio per centri benessere.
Altra novità riguarda invece i giorni di quarantena che dovranno essere rispettati da chi entra in contatto con un positivo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti comunicato alle Regioni la riduzione del tempo di quarantena da 10 a 7 giorni per chi ha il green pass. Per uscire dalla quarantena sarà richiesto il tampone negativo.
Con green pass quarantena di 7 giorni
Senza green pass quarantena resta di 10 giorni con tampone negativo.
L’ obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera ( una o due dosi ) nell’ ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.