COVID, UE IN PRESSING SUL PIANO VACCINALE
L’ Art. 32 Cost vieta ogni forma di trattamento sanitario obbligatorio, in assenza di un’ espressa, e perciò eccezionale, previsione di legge, e fatto salvo in ogni caso il rispetto della persona umana.
Per il momento sembra siano state accantonate per il nostro Paese, ipotesi di introduzione di forme di obbligatorietà del vaccino, ai sensi e nei limiti di quanto prescrive la nostra Costituzione. Quanto meno in questa I fase di campagna, tendente ad assicurare copertura alle categorie più a rischio ( soggetti di età elevata o con precarie condizioni di salute, operatori sanitari, lavoratori a contatto con il pubblico). Del resto parlare di obbligatorietà a fronte dei numeri finora di dosi disponibili, è sembrato quasi un ossimoro.
Il Presidente della Commissione UE, Ursula Von Der Leyen annuncia all’ Europa la volontà e necessità di un passaporto vaccinale : ” Presenteremo questo mese una proposta legislativa per un Green pass digitale. L’ obiettivo è fornire prova che la persona sia stata vaccinata oppure i risultati dei test per chi non ha potuto vaccinarsi e le eventuali informazioni su guarigioni da Covid – 19, che rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy “.
Dello stesso avviso è Paolo Gentiloni, Commissario UE agli Affari Economici , il quale dichiara che non deve contenere chissà quale informazioni, bensì il dato che il titolare è stato vaccinato ed eventualmente se solo con la I o la II dose.
L’ Assemblea Parlamentare del Consiglio d’ Europa nella risoluzione del 27 gennaio 2021 ha messo in guardia da forme di discriminazione nei confronti di coloro che decidono di non vaccinarsi, nel pieno esercizio della loro libertà di autodeterminazione ( Artt. 8 – 9 CEDU, Art 5 della Convenzione di Oviedo ).
E’ corretto evocare la raccomandazione a vaccinarsi ma non l’ obbligo. Scelta che non ha valenza No Vax, ma nasce esclusivamente in ragione dello stato non consolidato delle conoscenze scientifiche sul grado di efficacia del vaccino e sui potenziali effetti collaterali discendenti dalla sua somministrazione.
La previsione di un Green pass recante informazioni sulla sottoposizione del cittadino al vaccino al fine di consentire l’ accesso riservato o privilegiato in determinati luoghi ( aeroporti, alberghi, cinema, ristoranti ) e la fruizione di determinati servizi incidenti sulle libertà costituzionalmente garantite, avrebbe un effetto paradosso perchè introdurrebbe un trattamento discriminatorio e sanzionatorio per i non vaccinati e, in forma surrentizia,
l’ obbligo del vaccino.
Non sono ammesse forme alcune di discriminazione, nel senso di limitazione e compressione di diritti in danno dei soggetti che non abbiano ancora potuto vaccinarsi o rinunzino alla copertura vaccinale.
La Corte Costituzionale insegna che la profilassi per la prevenzione delle malattie infettive, impone l’ adozione di misure omogenee sul territorio nazionale, rientrando nello spettro delle declinabili attribuzioni dello Stato ai sensi dell’ art. 117 co. 2 lett. q) e 3 Cost.
Del resto la riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari di cui all’ art. 32 Cost, è a sua volta, posta a presidio del principio di uguaglianza di cui all’ art. 3 Cost.
La previsione di misure afflittive, invadenti alla sfera giuridica dei soggetti ” Non Vaccinati ” implicherebbe giocoforza, riconoscere il carattere ” Obbligatorio ” del vaccino medesimo e, rappresentare il frutto di una chiara scelta legislativa statuale di cui il legislatore si dovrebbe assumere la responsabilità.
L’ esigenza di una espressa legge dello Stato si renderebbe necessaria al fine di assicurare la chiarezza e l’ uniformità al precetto su tutto il territorio nazionale.
Il Garante della Privacy dice NO all’ eventuale documento digitale che certifichi il vaccino, il quale dovrebbe essere compatibile per i diversi Paesi Europei anche sulla base dello stato di avanzamento dei piani vaccinali nazionali, andando ad impattare proprio sul caposaldo dell’ impianto europeo, ovvero la libertà di circolazione e nell’ osservanza del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali tanto più cogenti in quanto si è in presenza di dati sanitari che esigono per la loro sensibilità, un più ampio grado di tutela. Un trattamento non corretto potrebbe determinare conseguenza gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone.
Quindi a detta del Garante, il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini ai fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, deve essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali ( quelli di – Proporzionalità – Limitazione delle finalità e di – Minimizzazione dei dati ) in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’ interesse pubblico che si intende perseguire e l’ interesse individuale alla riservatezza.
In assenza di tale base giuridica – normativa, sulla cui compatibilità con i principi stabiliti dal Regolamento UE il Garante si riserva di pronunciarsi l’ utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini non vaccinati, è da considerarsi illegittima.
Francesca Branà