Figc, ecco i criteri per i ripescaggi in Serie C
giovedì, 16 maggio 2019,
Nel corso del Consiglio Federale odierno si sono discusse le “procedure di riammissione Campionati Serie C ex art. 49 comma 5bis NOIF” e si sono quindi presi i provvedimenti conseguenti. Qualora entro il 24 giugno 2019 si verifichi una delle situazioni previste dall’art. 49 comma 5 bis NOIF, così come approvato nello scorso Consiglio Federale, la riammissione è riservata alle sole retrocesse dalla Serie C stessa ed avverrà secondo una graduatoria stabilita in base al miglior punteggio secondo una serie di coefficienti inseriti per garantire l’omogeneità, visto il differente numero di squadre partecipanti nei tre gironi. Sono previste comunque una serie di preclusioni, legate a sanzioni per illecito sportivo e per mancati pagamenti nei termini prescritti.
30.05.2018 13:07 di Redazione Tuttoreggina Twitter: @tuttoreggina
La FIGC, tramite il Comunicato Ufficiale numero 56 del 30 maggio, ha reso noti i criteri per il ripescaggio in serie C dei club retrocessi nell’ultima stagione agonistica e di quelli che hanno vinto i playoff di D.
Sarà dapprima formata una graduatoria che avrà il peso del 50% per quanto riguarda la Classifica finale dell’ultimo Campionato, del 25% per la Tradizione sportiva della città e di un altro 25% per quanto concerne il Numero medio degli spettatori allo stadio dalla stagione 2012/2013 alla stagione 2016/2017.
In ogni caso, saranno escluse dalla graduatoria le squadre che viola i seguenti criteri:
D2. Le società ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato professionistico saranno computate ai fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
D3. Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione delle vacanze di organico, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2018/2019, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
D4. Le società che hanno scontato nelle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
D5. Le società a cui è stato attribuito nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 il titolo sportivo di un campionato professionistico, ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle NOIF, nonché le società a cui venisse attribuito il titolo sportivo di un campionato professionistico nella stagione 2018/2019 in virtù della medesima disposizione, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
In ogni caso, servirà il fondo perduto di 300mila euro, più la fidejussione di 300mila euro:
Le società, per integrare l’organico del Campionato Serie C, dovranno versare un contributo straordinario alla F.I.G.C., di euro 300.000,00. Le società, per integrare l’organico del Campionato Serie C, dovranno altresì depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della fideiussione a favore della medesima Lega, a garanzia degli emolumenti dovuti nella stagione 2018/2019 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, secondo il modello tipo reso noto dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 52 del 24 maggio 2018, dell’importo di euro 300.000,00, rilasciata da:
a) banche che: a1) figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; a2) abbiano un capitale versato, almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca D’Italia;
b) soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., abilitati alla emissione di fideiussioni;
c) società assicurative